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Condizioni di vendita

R4 AUTOMAZIONI s.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Divisione Automazioni

1. PREAMBOLO 
1. Per il complesso della vendita e delle prestazioni, comprese le vendite degli accessori, nonché per proposte e consulenze, sono impegnative le presenti condizioni generali di contratto, che sono parte integrante dello stesso. L’oggetto/gli oggetti da vendersi ai sensi delle presenti Condizioni Generali si designano qui di seguito con il termine Prodotto. 
2. Le clausole delle presenti condizioni generali sono correlative ed inscindibili tra loro. L'eventuale invalidità di singole clausole delle presenti condizioni generali non comporta l’invalidità delle altre e non incide sulla validità del contratto. Qualora necessario, le parti s’impegnano a negoziare una clausola sostitutiva che sia il più possibile simile allo scopo economico che si proponeva la clausola divenuta invalida e tale da mantenere invariato l’equilibrio contrattuale. In nessun caso la clausola in questione potrà essere sostituita dalle clausole e condizioni generali del Cliente. 
3. Eventuali accordi, dichiarazioni o impegni di agenti, impiegati e funzionari di R4 Automazioni s.r.l. avvenuti anteriormente, contestualmente o posteriormente, alla sottoscrizione del Contratto non saranno vincolanti per R4 Automazioni s.r.l. se non pattuiti per iscritto, indicando con precisione le statuizioni che si intende modificare o integrare tra le parti, e confermati da R4 Automazioni s.r.l. in forma scritta. Ciò si applica altresì all’eventuale rinuncia al presente requisito di forma scritta. 
4. Eventuali modifiche e integrazioni alle presenti clausole e condizioni dovranno effettuate essere in forma scritta. Ciò si applica altresì all’eventuale rinuncia al presente requisito di forma scritta. 
5. R4 Automazioni s.r.l. non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto del Cliente (di seguito, “CGA”), neanche nell’ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del Cliente, senza preventivo ed esplicito consenso scritto di R4 Automazioni s.r.l. 

2. COMUNICAZIONI 
1. Ogni comunicazione scritta tra le parti dovrà essere inviata, in lingua italiana, presso le rispettive sedi legali o presso il domicilio eventualmente eletto a tal fine. 
2. La comunicazione fatta in luoghi diversi da quelli indicati al precedente punto uno del presente articolo sarà considerata priva di effetto. Ogni eventuale variazione del domicilio o della sede legale dovrà essere comunicata per iscritto all'altra parte e sarà valida a partire dalla conferma scritta del ricevimento di tale comunicazione. 
3. Ogni comunicazione tecnica riguardante l’avanzamento della lavorazione o della progettazione del Prodotto deve essere sottoscritta o approvata dal Responsabile indicato nel Contratto tramite comunicazione scritta. 

3. OGGETTO 
1. R4 Automazioni s.r.l. ha l'obbligo di fornire al Cliente quanto stabilito e concordato nel Contratto ed il Cliente è obbligato ad adempiere le obbligazioni assunte alle condizioni specifiche concordate nello stesso ed a quelle previste nelle presenti Condizioni. 
2. Il Prodotto è costituito dal sistema di macchina come indicato nel Contratto, che viene venduto al Cliente, nonché dalla licenza d’uso gratuita del Know How (relativamente al sistema di macchina fornito), di proprietà di R4 Automazioni s.r.l., che viene conferita al Cliente stesso contestualmente, alle condizioni di cui alle successive clausole. 
3. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliants, listini prezzi, cataloghi o documenti similari, siano essi in formato elettronico o in altro formato, saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto. R4 Automazioni s.r.l. si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che dovessero risultare necessarie od opportune. 
4. La documentazione tecnica facente parte di un’offerta vale solo a titolo indicativo, salvo che non venga espressamente dichiarata impegnativa. R4 Automazioni s.r.l. si riserva il diritto di proprietà ed il diritto d'autore su 

preventivi di costo, disegni ed altri documenti, che non possono essere resi noti a terzi senza espressa approvazione. 

4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
1. Le parti si obbligano a mantenere segrete tutte le Informazioni Riservate di cui siano venute a conoscenza contestualmente, anteriormente o successivamente alla formazione del contratto. 
2. Il termine "Informazioni Riservate" (di seguito IR), nel significato qui utilizzato, comprende: 
(a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, disegni, rappresentazioni grafiche e dati di qualsiasi natura (anche se non 
specificatamente qualificate come “Riservate”) che saranno fornite, verbalmente o per iscritto o trasmesse fisicamente; 
(b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o originati dalle Parti che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al paragrafo (a) precedente; 
(c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da dipendenti o consulenti delle Parti, che contengano, direttamente o indirettamente, le informazioni di cui al paragrafo (a); 
(d) le informazioni apprese dal Cliente durante le visite presso R4 Automazioni s.r.l. o in relazione al perfezionamento del Contratto. 
3. La presente clausola non si applicherà alle IR, o parte di esse, che, come dimostrato dal Cliente sulla base di adeguata prova scritta: 
(a) siano rese note al pubblico, alla conclusione del contratto o in momento successivo, senza alcun inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni assunte in base alla presente clausola; 
(b) il Cliente possa dimostrare, tramite documenti scritti, di essere stato legittimamente in possesso di tali IR già prima dell’avvio delle trattative che hanno portato alla conclusione del Contratto; 
(c) il Cliente abbia ricevuto legittimamente da una terza parte non vincolata da alcun obbligo di riservatezza nei confronti di R4 Automazioni s.r.l.; 
(d) siano state sviluppate in maniera indipendente da personale del Cliente non avente accesso alle IR. 
4. Il Cliente si impegna a tenere riservate e non pubblicare né divulgare a terze parti le IR senza previo consenso scritto R4 Automazioni s.r.l., impegnandosi altresì a non utilizzare dette IR per alcuno scopo diverso dall’uso del Prodotto. Il Cliente si impegna a salvaguardare la riservatezza delle IR con la medesima diligenza (e in ogni caso con una diligenza non inferiore a un livello ragionevole) con cui protegge le proprie IR, e a conservare le IR in un luogo sicuro. 
5. Il Cliente si impegna a limitare la divulgazione delle IR ai suoi amministratori, direttori, dipendenti e professionisti esterni (ivi compresi consulenti, lavoratori autonomi e simili), i quali debbano necessariamente conoscere le IR e purché siano vincolati da obblighi di riservatezza e non-utilizzo almeno tanto restrittivi quanto quelli qui contenuti, e si impegna altresì a informare tali soggetti delle obbligazioni assunte dal Cliente in virtù del presente documento. 
6. Ove il Cliente debba comunicare IR al fine di adempiere a leggi, regolamenti o decisioni da parte di un Organo Giudicante, il Cliente avrà l’obbligo di farlo nella sola misura necessaria ai fini dell’adempimento, fermo restando comunque che il Cliente dovrà tempestivamente informare per iscritto R4 Automazioni s.r.l. di tale richiesta di comunicazione di IR, in maniera tale che R4 Automazioni s.r.l. possa richiedere un’adeguata misura protettiva. In caso di mancata tempestiva comunicazione il Cliente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni. Il Cliente dovrà adoperarsi per quanto possibile per garantire il trattamento riservato delle IR da rivelare. 
7. Il Cliente, dietro richiesta scritta di R4 Automazioni s.r.l., dovrà immediatamente restituire a R4 Automazioni s.r.l. tutte le IR di natura materiale da questa fornitegli, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, materiali, documenti, piani, disegni, contenitori di dati di qualsiasi tipo, e qualunque copia dei medesimi, fermo comunque restando che il Cliente potrà trattenerne una copia del materiale restituito conservandola all’interno 

degli archivi riservati e ad accesso ristretto, allo scopo di determinare l’eventuale sussistenza di un’obbligazione e solo in relazione a tale scopo. 
8. R4 Automazioni s.r.l. non rilascia alcuna dichiarazione né garanzia in merito alle IR. Il Cliente farà affidamento sulle IR a proprio esclusivo rischio. Il Cliente riconosce che le IR vengono fornite "as is". 

9. Nel caso di violazione, o minacciata violazione, delle disposizioni del presente articolo, R4 Automazioni s.r.l. sarà autorizzata a richiedere un provvedimento giudiziario con il quale si ingiunga al Cliente di astenersi dal commettere tale violazione, senza necessità di dimostrare o provare i danni effettivamente patiti. 

5. PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
1. R4 Automazioni s.r.l. ha studiato, progettato e realizzato il Prodotto ed è il titolare unico dei diritti di Proprietà Industriale e dell'utilizzazione del Know How. 
2. Ai fini del contratto, per Know How s’intende l'insieme delle informazioni tecniche segrete e sostanziali, identificate attraverso lo studio e la progettazione del Prodotto, nonché del sistema di utilizzazione ad esso relativo. 
3. La concessione di licenza di utilizzazione gratuita in favore del Cliente di cui al precedente articolo 3 ha come condizione essenziale quella che il Cliente conservi la segretezza delle informazioni ricevute a tutela dei diritti di R4 Automazioni s.r.l.. In ogni caso il Cliente non potrà vantare richiesta alcuna in ordine all’insieme delle informazioni tecniche segrete e riservate riguardanti lo studio e la progettazione del Prodotto (disegni, particolari costruttivi, ecc.) ed al sistema di utilizzazione dello stesso. 
4. Tutti i disegni, i capitolati, i campioni, i modelli, le attrezzature ed i documenti relativi al Prodotto o alla sua fabbricazione, trasmessi da una parte all’altra parte, anteriormente o successivamente alla formazione del contratto, rimarranno di proprietà della parte che li trasmette. Degli stessi non si potrà, senza il consenso dell’altra parte, fare alcun uso diverso da quello per il quale siano stati forniti. 
5. Il Cliente non potrà produrre, far produrre o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, prodotti fabbricati sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra o le informazioni riservate di cui al precedente articolo 4. 
6. R4 Automazioni s.r.l. rivendica la titolarità di ogni altro diritto di proprietà industriale, tale che possa competergli in base alle norme italiane ed europee vigenti in materia. 

6. PROPRIETA’ INDUSTRIALE DI TERZI 
1.Il Cliente sarà unico responsabile del fatto che i materiali, documenti e altre informazioni da lui fornite non violino i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di soggetti terzi. La medesima regola si applicherà nel caso in cui il Cliente indichi, per mezzo di istruzioni, informazioni, documentazione, bozze, disegni o altro, il modo in cui va creato un Prodotto o prestato un servizio oggetto del Contratto.
2. Il Cliente avrà l’obbligo di tenere indenne e manlevare R4 Automazioni s.r.l. contro qualsivoglia richiesta di risarcimento avanzata sulla base di una tale eventuale violazione. 

7. PREZZI 
1. Il prezzo concordato nel Contratto è unitario per il Prodotto indicato e rappresenta il corrispettivo della vendita, è escluso quant'altro non espressamente indicato nel Contratto. 
2. Il prezzo s’intende al netto di sconti e imposte, per consegna EXW presso il magazzino di R4 Automazioni s.r.l.. Sono esclusi dal prezzo l’imballaggio ed eventuali costi accessori. 
3. Eventuali modifiche del Prodotto devono essere richieste dal Cliente per iscritto e saranno fatturate a quest'ultimo in aggiunta a quanto concordato nel Contratto, al momento della prima fatturazione successiva alla richiesta di modifica. Il prezzo di progettazione e produzione delle modifiche subirà una maggiorazione dal cinque per cento (5%) al quindici per cento (15%), proporzionalmente al tempo trascorso dalla data d’inizio del progetto o, se anteriore, dalla data di conclusione del Contratto. Il Cliente non potrà in ogni caso richiedere modifiche una volta conclusa la progettazione del Prodotto. 
4. Se, fra la data di conclusione del contratto e quella di consegna, si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, della mano d'opera, nelle spese di produzione, di trasporto ecc., R4 Automazioni s.r.l. potrà aumentare il prezzo convenuto, previa comunicazione al Cliente. Qualora detto aumento superi, in misura superiore al venti per cento (20%), il prezzo 
convenuto al momento della conclusione del contratto, il Cliente potrà esclusivamente chiedere per iscritto, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di aumento del prezzo, una rinegoziazione del contratto. 

5. Il prezzo dei Prodotti non consegnati o ritirati alla data stabilita nei termini del successivo articolo 11 potrebbe subire degli aumenti proporzionali per effetto dei maggiori costi sostenuti da R4 Automazioni s.r.l., delle mutate condizioni del mercato, ovvero di una qualunque altra causa che esuli dal controllo di R4 Automazioni s.r.l.. 

8. PAGAMENTO 
1. Il luogo di pagamento resta fissato e fermo presso la sede legale di R4 Automazioni s.r.l.. 
2. Nel caso il Contratto preveda il pagamento con emissione di tratte o con rilascio di cambiali, le relative clausole si intendono rivolte soltanto a facilitare il pagamento da parte del Cliente e non comportano lo spostamento del luogo stesso. Le spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a carico del Cliente. In ogni caso i costi di commessione bancaria saranno a carico del Cliente 
3. Il pagamento dell'importo delle singole fatture deve essere effettuato entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di emissione riportata nella fattura o entro la scadenza concordata tra le parti ed esplicitamente riportata nel Contratto, senza detrazioni di sorta. 
4. Indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata, l’obbligazione di pagamento non si estinguerà finché non sarà avvenuto l’accredito completo e irrevocabile sul conto di R4 Automazioni s.r.l. . 
5. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, il prezzo di acquisto, cui sono aggiunte le imposte e gli eventuali maggiori costi al momento della fatturazione, sarà corrisposto per il dieci per cento (10%) più IVA al momento della conclusione del contratto, per il quindici per cento (15%) al momento della conclusione della fase di progettazione, per il quindici percento (15%) a dieci (10) giorni lavorativi dall’inizio della fabbricazione, per il trenta percento (30%) al momento della sottoscrizione del Verbale di Collaudo di cui al successivo art. 10, per il venti percento (20%) più l’IVA totale alla consegna, per il dieci percento (10%) a sessanta (60) giorni dall’avvenuta consegna. Le somme versate antecedentemente alla consegna si intendono a titolo di acconto. 
6. Se il Cliente omette il pagamento nei termini pattuiti, R4 Automazioni s.r.l. avrà diritto agli interessi a partire dal giorno lavorativo seguente la scadenza fissata ai termini del precedente comma 3 del presente articolo o dall’undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di emissione della fattura, nella misura stabilita dall’art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. 
7. Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, il Cliente dovrà mettere a disposizione al momento della conclusione del Contratto una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione di R4 Automazioni s.r.l. di non aver ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti. 
8. Se il Cliente non avrà corrisposto l’importo dovuto entro dieci (10) giorni lavorativi dalla scadenza fissata ai termini del precedente comma 3 del presente articolo o dall’undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di emissione della fattura, R4 Automazioni s.r.l. avrà la facoltà di sospendere la lavorazione del Prodotto o di procedere ai sensi del successivo articolo 17. 
9. Dopo lo stesso termine di cui al comma precedente, R4 Automazioni s.r.l. è autorizzata ad emettere tratta a vista, senza preavviso, a copertura del prezzo e delle spese di emissione della stessa. R4 Automazioni s.r.l. potrà avvalersi della facoltà di cedere il credito a terzi. 

9. RISERVATO DOMINIO 
1. Il Prodotto è venduto con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e seguenti del Codice Civile. Di conseguenza sino al totale pagamento 

dell’intero prezzo, compresi eventuali interessi ed accessori tutti, le merci rimangono di proprietà di R4 Automazioni s.r.l., anche dopo la consegna al Cliente. 
2. In caso di iniziative da parte di terzi sul Prodotto oggetto della riserva di proprietà, R4 Automazioni s.r.l. dovrà essere immediatamente informata. 
3. Il Cliente, su richiesta di R4 Automazioni s.r.l., contribuirà con essa a prendere ogni misura necessaria per la tutela del diritto di proprietà del Prodotto nel luogo interessato. 
4. Nonostante quanto sopra, il Cliente è responsabile di qualsiasi eventuale danno e perdita verificatisi dopo la comunicazione dell'avvenuto approntamento del Prodotto, anche se per caso fortuito, forza maggiore o per altri eventi non imputabili al Cliente. 

10. COLLAUDO 
1. Il Collaudo, previsto dal contratto, dovrà essere eseguito nel luogo di fabbricazione del Prodotto, durante l’ordinario orario di lavoro. 
2. R4 Automazioni s.r.l. informerà il Cliente della data di Collaudo con un anticipo di almeno dieci (10) giorni lavorativi rispetto alla stessa, con un Avviso di Collaudo. 
3. Se il Contratto non specifica requisiti tecnici, il Collaudo dovrà essere eseguito conformemente alla pratica in uso nel settore industriale di riferimento del paese di fabbricazione. 
4. Il Cliente potrà delegare espressamente chi dovrà intervenire per suo conto, autorizzandolo a sottoscrivere il relativo Verbale. Il Cliente dovrà comunque sostenere tutte le spese per la partecipazione a tale Collaudo, sua o dei suoi rappresentanti. 
5. Il Verbale di Collaudo dovrà attestare che il Prodotto è conforme alle specifiche e di gradimento del Cliente. 
6. Il Verbale di Collaudo farà sempre e comunque fede e non potrà essere oggetto di successive contestazioni. 
7. Se il Cliente non si presenta al Collaudo, nemmeno tramite rappresentante, il Verbale di Collaudo relativo sarà comunicato al Cliente, il quale sarà tenuto a vagliarne la correttezza, la mancata risposta a tale comunicazione, nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento, varrà come approvazione del Verbale stesso. 
8. Se in base al Collaudo il Prodotto non risulta conforme a quanto previsto dal Contratto, oltre ogni ragionevole tolleranza, o non raggiunga, in misura eccedente del 20%, il target previsto nello stesso, R4 Automazioni s.r.l. dovrà senza indugio correggere ogni possibile difetto al fine di garantire la conformità del Prodotto a quanto stabilito nel contratto. Se le modifiche apportate risultano di notevole incisività e su esplicita richiesta del Cliente saranno in seguito eseguiti nuovi test. Qualora necessario, le parti concorderanno una nuova data di consegna. 
9. Qualora la correzione non risulti possibile, R4 Automazioni s.r.l. provvederà ad una proporzionale riduzione del Prezzo, nei limiti del 5% del prezzo del Prodotto. 

11. CONSEGNA 
1. La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nel Contratto. Ove le Parti, in luogo dell’indicazione della data di consegna, abbiano indicato un periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi la consegna, tale periodo comincerà a decorrere dal momento in cui il Contratto è stipulato, tutte le formalità sono state esperite, i pagamenti dovuti alla formazione del contratto sono stati corrisposti, ogni eventuale garanzia è stata fornita ed ogni altra precondizione è stata rispettata. 
2. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile, in ogni caso non includono i tempi di trasporto. 
3. Ogni termine commerciale concordato sarà interpretato in base agli INCOTERMS in vigore al momento della conclusione del Contratto. 
4. Se non viene concordato per iscritto alcun termine commerciale specifico, la consegna sarà EXW presso lo stabilimento di R4 Automazioni s.r.l.. 
5. I termini convenuti si intendono rispettati con la comunicazione dell'avvenuto approntamento del Prodotto. 
6. Ove R4 Automazioni s.r.l. si impegni, d’accordo con il Cliente in forma scritta, a spedire il Prodotto a destinazione, il rischio si trasferisce non oltre il momento in cui il Prodotto viene consegnato al primo vettore. In tal caso sono consentite spedizioni parziali. A richiesta del Cliente ed a sue spese, R4 Automazioni s.r.l. provvederà a stipulare una polizza assicurativa contro danni che il Prodotto potrebbe subire durante la spedizione. 
7. Se R4 Automazioni s.r.l. prevede di non essere in grado di consegnare il Prodotto alla data di consegna, dovrà immediatamente darne notifica al Cliente, specificandone la ragione e, se possibile, il momento in cui può prevedersi la consegna. Se R4 Automazioni s.r.l. omette tale notifica, il 
Cliente potrà esclusivamente richiedere il risarcimento di ogni costo aggiuntivo, sostenuto e documentato per iscritto, che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale notifica. 
8. In ogni caso, nessuna penale per il ritardo nella consegna potrà essere addebitata ad R4 Automazioni s.r.l. se non esplicitamente stabilito per iscritto nel contratto ed approvato in forma scritta da un Amministratore della stessa. 
L’eventuale penale così pattuita è in ogni caso nulla se supera i limiti stabiliti nei successivi commi da 9 a 15. 
Il Cliente rinuncia a qualsiasi altra azione per far valere un tale tipo di risarcimento, comunque denominato. 
9. Fermo quanto previsto dal presente articolo R4 Automazioni s.r.l. non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo e che non abbia potuto contrastare pur adottando la necessaria diligenza in rapporto all’entità delle circostanze medesime, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività: 
(a) dati tecnici inadeguati, imprecisioni o ritardi del Cliente nella trasmissione a R4 Automazioni s.r.l di informazioni o dati necessari; 
(b) intempestivo adempimento di tutti gli obblighi da parte del Cliente, come, a titolo di esempio, la consegna della documentazione o delle autorizzazioni delle Autorità che il Cliente deve procurare, l'effettuazione di un'apertura di credito o il versamento di una quota di pagamento; 
(c) difficoltà o ritardi nell’ottenere rifornimenti delle materie prime; 
(d) difficoltà o ritardi nella consegna di prodotti, mezzi d’esercizio o semilavorati da parte di subcontraenti o fornitori di R4 Automazioni s.r.l.; 
(e) problemi legati alla produzione o alla gestione degli ordinativi; 
(f) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore come indicato dal successivo art. 12; 
(g) ritardi da parte del vettore. 
Il verificarsi anche di uno solo dei suddetti eventi, o di eventi similari, verrà considerato dalle parti come un periodo di franchigia, che posticiperà i termini di consegna dell’intero periodo del ritardo e non darà diritto al risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere. Questa disposizione si applica indipendentemente dal fatto che la ragione del ritardo si produca prima o dopo data di consegna prevista nel Contratto. 
10. Se il Prodotto non viene consegnato alla data o entro il termine di consegna (secondo la definizione data dal presente articolo 11.1), il Cliente, se stabilito in ottemperanza al precedente comma 8 ed in assenza della notifica di cui al precedente comma 7, avrà diritto alla liquidazione dei danni a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data nella quale avrebbe dovuto aver luogo la consegna. 
11. La liquidazione dei danni sarà esigibile nella misura fissa dello zero virgola quindici per cento (0.15%) del prezzo di acquisto calcolato per ogni settimana piena di ritardo. La liquidazione dei danni non dovrà eccedere, nel massimo, il tre per cento (3%) del prezzo di acquisto. 
Se il ritardo riguarda solo una parte del Prodotto, la liquidazione dei danni sarà calcolata su quella parte del prezzo di acquisto che può attribuirsi a quella parte del Prodotto che, per effetto del ritardo, non può essere utilizzata ai fini cui le parti l’avevano destinata. 
12. I danni di cui al presente articolo sono liquidabili dietro richiesta scritta del Cliente, presentata entro sei (6) mesi dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna o da quella in cui il contratto sia stato rescisso ai sensi del successivo comma. 
13. Se il ritardo nella consegna è tale da determinare il diritto del Cliente alla liquidazione dei danni nella misura massima, ai sensi del precedente comma 11 , e se il Prodotto non è stato ancora consegnato, il Cliente potrà richiedere per iscritto che la consegna avvenga entro un congruo termine definitivo, il quale non potrà essere inferiore a trenta (30) giorni lavorativi. Se R4 Automazioni s.r.l. non provvede alla consegna entro questo termine definitivo e se ciò non è dovuto a circostanze imputabili alla responsabilità 

del Cliente, il Cliente avrà in tal caso la facoltà di rescindere il contratto, dandone notifica per iscritto, in relazione a quella parte del Prodotto che, per effetto della mancata consegna da parte di R4 Automazioni s.r.l., non può utilizzarsi ai fini cui le parti lo avevano destinato. 
14. Se il Cliente rescinde il Contratto, egli avrà diritto al risarcimento della perdita subita in conseguenza del ritardo di R4 Automazioni s.r.l.. Il completo risarcimento, comprendente la liquidazione dei danni da corrispondersi ai sensi del comma 11 del presente articolo, non dovrà 
eccedere il dieci (10) per cento di quella parte del prezzo di acquisto che può attribuirsi alla parte di Prodotto in relazione al quale il contratto viene rescisso. 
15. La liquidazione dei danni e la rescissione del contratto con limitato risarcimento, come previste dai precedenti commi del presente articolo, sono le uniche misure correttive disponibili al Cliente in caso di ritardo da parte di R4 Automazioni s.r.l.. E’ esclusa ogni altra rivendicazione basata su tale ritardo. 
16. Se il Cliente prevede di non essere in grado di accettare la consegna del Prodotto alla data stabilita nei termini del precedente comma 1 del presente articolo, egli dovrà immediatamente darne notifica ad R4 Automazioni s.r.l. per iscritto, specificandone la ragione e il momento in cui prevede sarà in grado di accettare la consegna. 
17. Se il Cliente non accetta la consegna alla data o entro il termine di consegna (secondo la definizione data dal presente articolo 11.1), egli dovrà comunque pagare ogni parte del prezzo di acquisto divenuto esigibile alla data o entro il termine precedentemente fissato, come se la consegna avesse avuto luogo. R4 Automazioni s.r.l. provvederà all’immagazzinamento del Prodotto a rischio e spese del Cliente. R4 Automazioni s.r.l. dovrà inoltre assicurare il prodotto a spese del Cliente, ove questi lo richieda. 
18. Se la consegna non è accettata dal Cliente o viene ritardata su richiesta di questi o per motivi a lui imputabili, a decorrere dal quinto giorno lavorativo seguente la comunicazione di avvenuto approntamento o dalla data di consegna stabilita se anteriore, gli saranno addebitate mensilmente le spese di magazzinaggio, in ragione del dieci percento (10%) annuo del prezzo di vendita del Prodotto. 
19. Salvo che la mancata accettazione della consegna da parte del Cliente non sia dovuta ad una qualsiasi delle circostanze di cui al successivo articolo 12, R4 Automazioni s.r.l. avrà facoltà di richiedere, con preavviso scritto, che la consegna sia effettuata entro un congruo termine definitivo. Se, per qualsiasi ragione non imputabile alla responsabilità di R4 Automazioni s.r.l., il Cliente non accetta la consegna entro tale termine, il R4 Automazioni s.r.l. potrà rescindere per intero o parzialmente il contratto dandone notifica scritta. R4 Automazioni s.r.l. avrà in tal caso diritto a trattenere le somme versate a titolo di acconto e al risarcimento della perdita subita a causa dell’inadempimento del Cliente, qualora le somme trattenute non siano sufficienti. Detto risarcimento non dovrà eccedere quella parte del prezzo di acquisto che può attribuirsi alla parte di Prodotto in relazione alla quale il Contratto viene rescisso, maggiorato fino al trenta per cento (30%) in ragione delle spese eventualmente sostenute da R4 Automazioni s.r.l.. 

12. FORZA MAGGIORE 
1. Ciascuna delle parti avrà diritto alla sospensione dell’adempimento previsto dal contratto nella misura in cui qualsiasi circostanza che sfugga al controllo delle parti impedisca l’adempimento o lo renda eccessivamente oneroso, a titolo di esempio: vertenze sindacali, incendio, evento bellico, vasta mobilitazione militare, insurrezione, confisca, sequestro, embargo, restrizioni all’uso del potere nonché inconvenienti o ritardi nelle consegne da parte di fornitori o sub-contraenti, che siano causati da una qualsiasi delle circostanze citate nel presente articolo. 
2. Ove una delle circostanze citate nel presente articolo o un’altra causa di Forza Maggiore si verifichi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o dopo la formazione del contratto, il diritto alla sospensione sarà riconosciuto solo se i suoi effetti sull’adempimento del contratto non potevano essere previsti al momento della formazione del contratto. 
3. La parte che rivendichi di aver subito gli effetti della Forza Maggiore dovrà dare immediata notifica all’altra parte per iscritto del fatto che tale circostanza si è verificata e della sua cessazione. La parte adotterà tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. 
4. Indipendentemente da quanto possa in altro modo derivare dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti avrà la facoltà di rescindere il contratto, previa diffida ad adempiere notificata per iscritto all’altra parte ove l’adempimento contrattuale sia sospeso, in virtù del presente articolo, per oltre dodici (12) mesi. 
5. Il Cliente non potrà invocare la circostanza di Forza Maggiore qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto o dopo la comunicazione di approntamento del Prodotto. 
6. Qualora il Cliente invochi la circostanza di Forza Maggiore, dovrà in ogni caso corrispondere a R4 Automazioni s.r.l. il prezzo del Prodotto allo stato di lavorazione raggiunto al momento di tale invocazione. 

13. MONTAGGIO
1. Solo se espressamente previsto nel Contratto, R4 Automazioni s.r.l. provvederà, a cura e spese del Cliente, al montaggio del Prodotto nel luogo di destinazione. In tal caso, il Cliente dovrà, totalmente a proprie spese, trasportare e posizionare il Prodotto nell’area di utilizzo, predisporre i locali e provvedere al collegamento della rete elettrica, al generatore di aria compressa e a quant'altro necessario per una corretta installazione delle macchine nonché alle assistenze necessarie, in modo che il personale di R4 Automazioni s.r.l. possa provvedere efficacemente al compimento delle opere di montaggio e messa in opera. 
2. Il trasporto del Prodotto, compresi gli imballaggi necessari e le relative garanzie e assicurazioni, saranno esclusivamente a carico e rischio del Cliente. 

14. GARANZIA 
1. Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori del Prodotto (vizi apparenti), dovranno essere notificati a R4 Automazioni s.r.l. per iscritto e senza immotivato ritardo, a pena di decadenza, entro cinque (5) giorni dalla data di ricevimento del Prodotto. 
2. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati ad R4 Automazioni s.r.l. per iscritto e senza immotivato ritardo, a pena di decadenza, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data della scoperta del difetto. La notifica dovrà contenere una descrizione dettagliata del difetto. 
3. Ove il difetto sia tale da causare danni, il Cliente dovrà informare immediatamente R4 Automazioni s.r.l. per iscritto. In mancanza di una tale notifica, il Cliente dovrà assumersi ogni rischio di danno causato da tale difetto.
4. Se il Cliente omette di notificare per iscritto ad R4 Automazioni s.r.l. il difetto entro i termini fissati nei precedenti commi del presente articolo, perderà il diritto alla correzione del difetto. 
5. E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti del Prodotto oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altri Prodotti eventualmente oggetto di diversi contratti tra le parti. 
6. R4 Automazioni s.r.l. è responsabile esclusivamente dei difetti che si evidenzino nel contesto delle condizioni di funzionamento previste dal contratto e di un adeguato impiego del Prodotto. La responsabilità di R4 Automazioni s.r.l. si limiterà ai difetti che si evidenzino entro un (1) anno dalla consegna. Se l’uso quotidiano del Prodotto eccede quello concordato, tale periodo sarà proporzionalmente ridotto. Il periodo di garanzia è comunque limitato a sei (6) mesi, se il Prodotto è utilizzato in più di un turno giornaliero. 
7. R4 Automazioni s.r.l. in ogni caso non risponde dei danni conseguenti all'eventuale arresto della produzione. 
8. R4 Automazioni s.r.l. provvederà alla riparazione o alla sostituzione delle parti meccaniche di sua costruzione, risultate difettose all'origine e non manomesse. 
9. La garanzia relativamente ai macchinari e ai componenti non costruiti da R4 Automazioni s.r.l., ma da quest'ultimo acquistati da terzi, sarà quella prestata da ogni singolo costruttore. In nessun caso R4 Automazioni s.r.l. si assume la responsabilità delle performances di prodotto dei pezzi procurati dai suoi fornitori. 
10. Il Cliente provvederà autonomamente ed a proprie spese alla disinstallazione e al riassemblaggio delle attrezzature non costituite dal Prodotto, limitatamente a quanto sia necessario alla correzione del difetto. 
11. Le riparazioni dovranno effettuarsi nel luogo in cui si trova il Prodotto a meno che R4 Automazioni s.r.l. non ritenga opportuno che la parte difettosa del prodotto gli sia restituita per la riparazione o la sostituzione.  

12. E’ escluso dalla garanzia il costo della manodopera per lo smontaggio dei pezzi danneggiati e il rimontaggio di quelli sostituiti, nonché i costi di viaggio della stessa. 
13. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, il trasporto del Prodotto e/o di ogni sua parte a R4 Automazioni s.r.l. e da R4 Automazioni s.r.l., il quale si renda necessario per procedere alla correzione dei difetti, sarà a rischio e a spese del Cliente. Con riferimento a detto trasporto il Cliente dovrà seguire le istruzioni di R4 Automazioni s.r.l.. 
14. Il Cliente sosterrà ogni costo aggiuntivo contratto da R4 Automazioni s.r.l. per la riparazione, la disinstallazione, l’installazione ed il trasporto in 
conseguenza del fatto che il Prodotto si trovi in un luogo diverso da quello di destinazione stabilito nel contratto. 
15. Qualora il difetto di una parte del Prodotto sia stato corretto, R4 Automazioni s.r.l. sarà responsabile dei difetti della parte riparata o sostituita nei termini e alle condizioni stabiliti dal presente articolo. Per le rimanenti parti del Prodotto il termine di cui al comma 6 del presente articolo sarà prorogato solo in misura equivalente al periodo per il quale il Prodotto è stato fuori uso a causa del difetto. 
16. R4 Automazioni s.r.l. è obbligata ad effettuare la disinstallazione e reinstallazione della parte se per questa sono necessarie conoscenze specifiche. Diversamente, R4 Automazioni s.r.l. è liberata dalle obbligazioni relative alla correzione del difetto quando consegna all’Acquirente la parte debitamente riparata o sostituita. 
17. Ove il Cliente abbia fornito la notifica di cui ai primi due commi del presente articolo, e non sia stato riscontrato alcun difetto la cui responsabilità sia imputabile ad R4 Automazioni s.r.l., la stessa avrà diritto al risarcimento dei costi sostenuti in seguito a tale notifica, maggiorati fino al venti per cento (20%). 
18. Saranno messe a disposizione di R4 Automazioni s.r.l. le parti difettose sostituite, le quali resteranno di sua proprietà. 
19. Se, entro un congruo termine, R4 Automazioni s.r.l. non adempie alle proprie obbligazioni ai sensi del presente articolo, il Cliente potrà fissare, dandone notifica scritta, un termine definitivo per l’assolvimento delle stesse. Se R4 Automazioni s.r.l. non adempie alle proprie obbligazioni entro tale termine definitivo, il Cliente potrà intraprendere ogni azione diretta a correggere il difetto, direttamente o per mezzo di terzi. Laddove tali azioni, intraprese dal Cliente o da un terzo, siano andate a buon fine, il rimborso da parte di R4 Automazioni s.r.l. dei congrui costi sostenuti e documentati dal Cliente estinguerà l’obbligazione di R4 Automazioni s.r.l. in relazione al citato difetto. 
20. Ove la correzione del difetto di cui al precedente comma non sia andata a buon fine, il Cliente avrà diritto alla tempestiva riparazione o sostituzione da parte di R4 Automazioni s.r.l.. In mancanza potrà richiedere una riduzione del prezzo di acquisto proporzionale alla riduzione di valore del Prodotto, fermo restando che in nessun caso tale riduzione potrà eccedere la misura del quindici percento (15%) del prezzo di acquisto del Prodotto. 
21. R4 Automazioni s.r.l. non è responsabile dei difetti derivanti da materiali eventualmente forniti dal Cliente, o da un progetto eseguito su indicazione del Cliente o per il quale il Cliente abbia fornito indicazioni tecniche adottate contro il parere dei tecnici di R4 Automazioni s.r.l.. 
22. La responsabilità di R4 Automazioni s.r.l. non comprende i difetti causati da inadeguata manutenzione o riparazione ed incorretta installazione da parte del Cliente, né da modifiche apportate senza il consenso scritto di R4 Automazioni s.r.l.. 
23. La responsabilità di R4 Automazioni s.r.l. non contempla l’usura ed il deterioramento ordinari. 
24. Ferme restando le disposizioni dei commi precedenti, il R4 Automazioni s.r.l. non sarà responsabile dei difetti di qualsiasi parte del Prodotto per più di diciotto (18) mesi dalla consegna. 
25. R4 Automazioni s.r.l. non sarà responsabile di altri difetti al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. 

15. UTILIZZO DEL PRODOTTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA 
1. L’utilizzo del macchinario è vincolato al rispetto di quanto contenuto nei manuali forniti. 
2. E’ competenza del Cliente dotare il proprio personale dei sistemi individuali di protezione richiesti dall’applicazione a salvaguardia della incolumità degli operatori. 

3. E’ competenza del Cliente predisporre la formazione degli operatori in funzione delle mansioni loro richieste. 
4. E’ competenza del Cliente predisporre il corretto inserimento del macchinario nell’ambiente produttivo. 
5. E’ competenza del Cliente garantire la corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione. 

16. RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI DA PRODOTTO 
1.R4 Automazioni s.r.l., i rispettivi direttori, amministratori, dipendenti, collaboratori e agenti non saranno responsabili di alcun danno al patrimonio 
del Cliente e/o di terzi, inclusi eventuali beni mobili o immobili a qualsiasi titolo nella disponibilità del Cliente, che sia stato causato dal Prodotto dopo la sua consegna. 
R4 Automazioni s.r.l., i rispettivi direttori, amministratori, dipendenti e agenti non saranno responsabili dei danni causati dal Prodotto a prodotti fabbricati dal Cliente, o a prodotti dei quali fanno parte i prodotti del Cliente. R4 Automazioni s.r.l., i rispettivi direttori, amministratori, dipendenti, collaboratori e agenti non saranno responsabili dei danni causati dal Prodotto per lesioni fisiche o decesso di persone. 
2. Il Cliente dovrà tenere indenne e manlevare R4 Automazioni s.r.l., i rispettivi direttori, amministratori, dipendenti, collaboratori e agenti da e contro qualsivoglia spesa (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, ragionevoli spese legali) danno e perdita subita da qualsiasi di dette parti in conseguenza o in relazione a una richiesta, istanza, o azione in giudizio inoltrata o iniziata da un soggetto terzo per lesioni fisiche o decesso di persone, danni materiali alla proprietà, o violazioni di diritti di proprietà intellettuale. 
3. La limitazione di responsabilità di R4 Automazioni s.r.l. di cui al presente articolo non si applicherà nel caso in cui R4 Automazioni s.r.l. si sia resa responsabile di negligenza grave. 
4. Salvo quanto sia stato diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali, non è prevista alcuna responsabilità a carico di R4 Automazioni s.r.l. nei confronti del Cliente, o di chiunque altro interessato, per la mancata produzione, il mancato profitto, il mancato uso, la perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita indiretta. 

17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
1. Il presente contratto si risolverà di diritto con le modalità previste dall’art. 1456 cod. civ. qualora il Cliente, oltre a quanto disposto nelle presenti condizioni generali: 
(a) sospenda, in tutto o in parte, il pagamento di ogni somma dovuta a R4 Automazioni s.r.l.; 
(b) divulghi a terzi soggetti notizie e informazioni sensibili relative ai rapporti commerciali con R4 Automazioni s.r.l.; 
(c) siano diminuite le proprie garanzie patrimoniali poste a tutela del soddisfacimento delle ragioni creditorie di R4 Automazioni s.r.l.; 
(d) chieda dilazioni dei termini di pagamento; 
(e) si sia reso irreperibile; 
(f) siano intervenute modificazioni nella sua compagine societaria; 
(g) rifiuti di rilasciare a R4 Automazioni s.r.l. garanzie personali e reali. 
2. In caso di intervenuta risoluzione del contratto il Cliente, oltre a dover corrispondere ad R4 Automazioni s.r.l. integralmente quanto dovuto al momento della risoluzione, dovrà ancora risarcirle integralmente tutti i danni subiti dalla medesima a seguito dei propri inadempimenti contrattuali. Resta comunque salva la possibilità per R4 Automazioni s.r.l. di richiedere l’adempimento. 

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
1. Il rapporto contrattuale, per quanto non specificamente contemplato dal presente Contratto, sarà soggetto esclusivamente alla legge italiana, con esclusione di qualunque eventuale disposizione in materia di conflitto di leggi, e non si applicherà la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (la "Convenzione di Vienna"). 
2. Il foro competente per la risoluzione di qualsivoglia controversia direttamente o indirettamente derivante dal rapporto contrattuale, sarà il foro avente competenza nel territorio in cui si trova la sede sociale di R4 Automazioni s.r.l.. Tuttavia, nessuna disposizione contenuta nel presente articolo limiterà il diritto di R4 Automazioni s.r.l. di avviare azioni legali nei confronti del Cliente presso altro foro competente.

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